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title: "Etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile: che cosa è cambiato nel 2026"
description: "Proposta di semplificare le etichette energetiche e dei pneumatici, scadenza sui riscaldatori e divieto di distruggere gli abiti invenduti: le novità 2026."
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published: "2026-09-15"
updated: "2026-09-15"
author: "Conphora Editorial"
publisher: "Conphora"
tags: ["etichettatura energetica", "progettazione ecocompatibile", "EPREL", "ESPR", "etichettatura dei pneumatici", "etichettatura energetica 2026"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# Etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile: che cosa è cambiato nel 2026

> Proposta di semplificare le etichette energetiche e dei pneumatici, scadenza sui riscaldatori e divieto di distruggere gli abiti invenduti: le novità 2026.

## In breve

Nel giugno 2026 la Commissione ha proposto di semplificare le etichette energetiche e dei pneumatici dell’UE; finché la proposta non sarà adottata, il regolamento (UE) 2017/1369 e i suoi atti delegati specifici per prodotto si applicano senza modifiche.

- Il 24 giugno 2026 la Commissione ha adottato la proposta COM(2026) 565 di modifica del regolamento sull’etichettatura energetica (UE) 2017/1369 e del regolamento sull’etichettatura dei pneumatici (UE) 2020/740.
- La proposta eliminerebbe la regola generale secondo cui ogni unità di prodotto è accompagnata da un’etichetta energetica stampata, mantenendo il diritto del distributore di richiedere etichette stampate.
- Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369, la Commissione doveva adottare, se del caso, etichette riclassificate per i gruppi di prodotti dei regolamenti 811/2013, 812/2013 e 2015/1187 entro il 2 agosto 2026 e in ogni caso entro il 2 agosto 2030.
- Dal 19 luglio 2026 l’articolo 25 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili vieta la distruzione di capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti elencati nel suo allegato VII.

## Tre novità, una sola cambia gli obblighi già oggi

Per le imprese che vendono nell’UE prodotti connessi all’energia o beni di consumo, l’estate 2026 ha portato tre novità facili da confondere:

1. La Commissione ha **proposto** di semplificare le regole sulle etichette energetiche e dei pneumatici.
2. Il 2 agosto 2026 è scaduto un **termine di legge** del regolamento sull’etichettatura energetica per le etichette dei riscaldatori.
3. Il **divieto di distruggere abbigliamento e calzature invenduti** previsto dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili ha iniziato ad applicarsi il 19 luglio 2026.

Solo la terza modifica cambia ciò che le imprese devono fare oggi. La proposta non è legge e la scadenza sui riscaldatori è un obbligo della Commissione, non dei fornitori. Questo articolo spiega ciascuna novità e che cosa significa per le Sue etichette e i Suoi processi.

## La proposta di giugno 2026: COM(2026) 565

Il **24 giugno 2026** la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che modifica il regolamento sull’etichettatura energetica, regolamento (UE) 2017/1369, e il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici, regolamento (UE) 2020/740, «per quanto riguarda la semplificazione e un migliore uso delle opzioni digitali per l’etichettatura energetica e dei pneumatici». La proposta rientra nel lavoro di semplificazione della Commissione sulla legislazione relativa ai prodotti connessi all’energia.

Si tratta di una **proposta della Commissione**. Ora passa al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria e il suo contenuto può cambiare prima dell’adozione. Fino ad allora, nulla di ciò che prevede si applica.

## Che cosa cambierebbe con la proposta

Secondo la proposta e la sua relazione esplicativa, le modifiche principali sarebbero le seguenti:

- **Etichette stampate.** Oggi ogni unità immessa sul mercato deve essere accompagnata da un’etichetta stampata. La proposta eliminerebbe questa regola generale, senza introdurre un sistema «solo digitale». I distributori manterrebbero il diritto di chiedere ai fornitori etichette stampate e potrebbero mostrare l’etichetta nei negozi su schermi digitali.
- **Schede informative sul prodotto.** Diventerebbero interamente elettroniche, disponibili tramite EPREL, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica.
- **Registrazione in EPREL.** I fornitori non dovrebbero più caricare un’immagine separata dell’etichetta, perché è EPREL a generarla. Il codice QR e il numero di registrazione in EPREL dovrebbero essere trasmessi lungo la catena di fornitura.
- **Mandatari.** Il mandatario che agisce per conto di un fabbricante di un paese terzo avrebbe l’obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e una copia firmata del suo mandato dovrebbe essere aggiunta a EPREL come condizione per la registrazione.
- **Riclassificazione.** I prodotti con la vecchia etichetta potrebbero essere commercializzati e venduti, nei negozi e online, per 12 mesi dalla data ufficiale di riclassificazione, anziché durante l’attuale breve periodo transitorio.
- **Installatori.** Gli installatori che vendono prodotti con etichetta energetica nell’ambito dei loro servizi sarebbero soggetti agli obblighi dei distributori.
- **EPREL e passaporto digitale del prodotto.** Se EPREL contiene già informazioni equivalenti, i prodotti non dovrebbero essere registrati di nuovo nel registro del passaporto digitale del prodotto previsto dall’ESPR.

Se adottate in questa forma, le modifiche ridurrebbero la stampa e la gestione delle etichette, soprattutto in caso di riclassificazione. Darebbero però ancora più peso alla correttezza dei dati in EPREL, perché la banca dati diventa la fonte dell’etichetta.

## Le regole attuali restano in vigore

Finché la proposta non sarà adottata, fornitori e distributori operano ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 e dei regolamenti delegati specifici per prodotto. Ciò significa, tra l’altro, che:

- i fornitori garantiscono che ogni unità sia accompagnata da un’etichetta stampata (articolo 3, paragrafo 1);
- i fornitori inseriscono un nuovo modello nella banca dati dei prodotti, EPREL, prima di immetterne sul mercato un’unità (articolo 4, paragrafo 1);
- quando un’etichetta viene riclassificata, i fornitori forniscono ai distributori sia l’etichetta esistente sia quella riclassificata per un periodo che inizia quattro mesi prima della data fissata per la visualizzazione dell’etichetta riclassificata (articolo 11, paragrafo 13, lettera a)).

La nostra [guida al regolamento sull’etichettatura energetica](/it/regolamenti-ue/elr) e la pagina del problema [Il nostro prodotto richiede un’etichetta energetica e la registrazione in EPREL](/it/soluzioni/problema/energy-label) trattano gli obblighi attuali. Per i pneumatici, consulti la [guida al regolamento sull’etichettatura dei pneumatici](/it/regolamenti-ue/tlr).

## Etichette dei riscaldatori e scadenza del 2 agosto 2026

Il regolamento sull’etichettatura energetica del 2017 impone alla Commissione di portare le etichette esistenti a una scala omogenea da A a G, con scadenze anteriori per la maggior parte dei gruppi di prodotti all’articolo 11, paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera b). L’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), stabilisce un calendario distinto per tre gruppi:

- apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti (regolamento delegato (UE) n. 811/2013);
- scaldacqua e serbatoi di acqua calda (regolamento delegato (UE) n. 812/2013);
- caldaie a combustibile solido (regolamento delegato (UE) 2015/1187).

Per questi gruppi la Commissione doveva presentare i riesami entro il 2 agosto 2025 e, **se del caso**, adottare atti delegati che introducono etichette riclassificate da A a G entro il **2 agosto 2026**. In ogni caso, le etichette riclassificate devono essere adottate al più tardi entro il **2 agosto 2030**.

Si tratta di una scadenza per la Commissione, non di una data a partire dalla quale i fornitori devono mostrare una nuova etichetta. Un’etichetta riclassificata per i riscaldatori si applica solo dopo l’adozione e la pubblicazione di un atto delegato, che fisserà le proprie date. I fornitori di riscaldatori dovrebbero seguire gli atti delegati, non la scadenza del 2026 in sé.

## Il divieto di distruzione si applica già

L’unica modifica che vincola già le imprese deriva dalla progettazione ecocompatibile. Ai sensi dell’**articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, regolamento (UE) 2024/1781**, la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII è vietata dal **19 luglio 2026**, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 25, paragrafo 5. L’allegato VII elenca capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature.

Il divieto non si applica alle microimprese e alle piccole imprese e si applica alle medie imprese solo dal 19 luglio 2030. Le imprese non interessate non possono distruggere prodotti invenduti che sono stati loro forniti per eludere il divieto (articolo 25, paragrafo 2).

Per le imprese della moda e delle calzature ciò significa che pianificazione delle scorte, gestione dei resi, rivendita e donazione sono diventate temi di conformità. Consulti la nostra pagina del problema sui [requisiti di progettazione ecocompatibile](/it/soluzioni/problema/ecodesign-requirements) e la voce del glossario sul [regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili](/it/ricerca/glossario/ecodesign-for-sustainable-products-regulation).

## Come Conphora La aiuta

Le regole sull’etichettatura cambiano attraverso proposte, atti delegati e scadenze che è facile interpretare male. Con Conphora può:

- **Conservare numeri di registrazione in EPREL, etichette e schede informative sul prodotto** accanto a ciascun modello.
- **Seguire quali regole si applicano oggi** e quali sono solo proposte, per gruppo di prodotti.
- **Pianificare le modifiche alle etichette** quando un atto delegato fissa una data di riclassificazione.
- **Documentare come vengono gestite le scorte invendute**, per poter dimostrare che il divieto di distruzione è rispettato.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works) e come mantiene i Suoi dati di prodotto allineati alle regole.

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**Desidera un unico luogo per etichette, dati EPREL e scadenze?** [Scopra i piani e i prezzi →](/it/pricing)

## Fonti

- [Commissione europea: proposta di regolamento sulla semplificazione e un migliore uso delle opzioni digitali per l’etichettatura energetica e dei pneumatici (24 giugno 2026)](https://energy.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-simplification-and-better-use-digital-options-energy-and-tyre-labelling_en)
- [COM(2026) 565 definitivo, EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52026PC0565)
- [Regolamento (UE) 2017/1369 (regolamento sull’etichettatura energetica), EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj)
- [Regolamento (UE) 2024/1781 (regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili), EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj)
