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title: "ESPR: i primi atti e che cosa conterrà il passaporto digitale del prodotto"
description: "I primi atti ESPR riguardano abiti e calzature invenduti, non la progettazione. Che cosa è legge, che cosa è previsto e che cosa conterrà il passaporto."
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published: "2026-04-15"
updated: "2026-04-15"
author: "Conphora Editorial"
publisher: "Conphora"
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license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# ESPR: i primi atti e che cosa conterrà il passaporto digitale del prodotto

> I primi atti ESPR riguardano abiti e calzature invenduti, non la progettazione. Che cosa è legge, che cosa è previsto e che cosa conterrà il passaporto.

## In breve

I primi atti adottati dalla Commissione il 9 febbraio 2026 ai sensi del regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili riguardano abiti e calzature invenduti; i requisiti del passaporto digitale del prodotto, specifici per ciascun prodotto, seguiranno in atti delegati successivi.

- Dal 19 luglio 2026 è vietata la distruzione di capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti elencati nell’allegato VII; le microimprese e le piccole imprese sono esentate e le medie imprese rientrano nel divieto dal 19 luglio 2030 (ESPR, articolo 25, paragrafo 1).
- Il 9 febbraio 2026 la Commissione ha adottato un atto delegato sulle deroghe al divieto di distruzione e un atto di esecuzione sul formato per la comunicazione dei prodotti invenduti eliminati.
- La Commissione deve istituire il registro del passaporto digitale del prodotto entro il 19 luglio 2026 (ESPR, articolo 13, paragrafo 1).
- Il piano di lavoro 2025–2030, pubblicato il 16 aprile 2025, indica gli anni previsti di adozione per ferro e acciaio (2026), tessili e pneumatici (2027), mobili (2028) e materassi (2029).

## L’ESPR in un paragrafo

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR), è entrato in vigore il 18 luglio 2024. Sostituisce la vecchia direttiva sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all’energia con un quadro che può riguardare quasi qualsiasi prodotto fisico. Il quadro in sé fissa poche regole di prodotto. La Commissione adotta invece atti delegati per un gruppo di prodotti alla volta, stabilendo requisiti di prestazione – durabilità, riparabilità, contenuto riciclato, impronta di carbonio – e requisiti di informazione, in genere forniti tramite un [passaporto digitale del prodotto](/it/ricerca/glossario/digital-product-passport). Di norma tali requisiti si applicano non prima di 18 mesi dall’entrata in vigore dell’atto (articolo 4, paragrafo 4).

Il regolamento contiene alcuni obblighi diretti. I primi atti adottati ai sensi dello stesso riguardano uno di essi: la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

## Gli atti del 9 febbraio 2026

Il 9 febbraio 2026 la Commissione ha adottato due atti ai sensi dell’ESPR, entrambi sui prodotti invenduti:

- **Un atto delegato sulle deroghe.** Stabilisce le circostanze specifiche e giustificate in cui la distruzione dei prodotti invenduti resta consentita – ad esempio per motivi di sicurezza o perché il prodotto è danneggiato. In quanto [atto delegato](/it/ricerca/glossario/delegated-act), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine che ciascuno dei due può prorogare di due mesi (articolo 72, paragrafo 6).
- **Un atto di esecuzione sulla comunicazione.** Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione stabilisce un formato standard per comunicare il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti che un’impresa elimina. È stato pubblicato il 10 febbraio 2026, è entrato in vigore il 2 marzo 2026 e si applica dal 2 marzo 2027.

Nessuno dei due atti fissa requisiti di progettazione ecocompatibile per un gruppo di prodotti né crea un passaporto del prodotto. È la distinzione importante per chi pianifica il lavoro sul DPP: i primi atti ESPR riguardano ciò che accade ai prodotti che non vengono venduti.

## Il divieto di distruzione dal 19 luglio 2026 (articolo 25)

Il divieto è previsto dal regolamento stesso. Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, dal 19 luglio 2026 è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII. L’allegato VII comprende attualmente due gruppi:

- **abbigliamento e accessori di abbigliamento** – compresi gli articoli in pelle, gli indumenti a maglia e non a maglia, i cappelli e i copricapo;
- **calzature.**

Il divieto non si applica alle microimprese e alle piccole imprese. Le medie imprese rientrano nel divieto dal 19 luglio 2030. Gli operatori esclusi dal divieto non possono distruggere i prodotti loro forniti per eluderlo (articolo 25, paragrafo 2).

Accanto al divieto, l’articolo 24 impone agli operatori economici che eliminano prodotti di consumo invenduti di comunicare ogni anno quanti ne hanno eliminati, per peso e categoria, i motivi, come sono stati trattati i prodotti e che cosa fanno per prevenire il fenomeno. Le microimprese e le piccole imprese sono esentate; le medie imprese rientrano nell’obbligo dal 19 luglio 2030. Dal 2 marzo 2027 la comunicazione segue il formato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2.

**Che cosa fare ora:** se è una grande impresa che vende nell’UE abbigliamento, accessori o calzature, verifichi come vengono gestiti oggi resi, scorte di fine stagione e merce danneggiata, da Lei e dai Suoi partner logistici, e registri i motivi ogni volta che i prodotti vengono eliminati.

## Il passaporto digitale del prodotto: che cosa conterrà

Nessun gruppo di prodotti ha ancora requisiti ESPR sul passaporto. Il quadro, tuttavia, stabilisce che cos’è un passaporto e che cosa può contenere.

**La regola (articolo 9).** Quando un atto delegato fissa requisiti di informazione, i prodotti possono essere immessi sul mercato solo se è disponibile un passaporto digitale del prodotto. L’atto delegato specificherà i dati, il supporto di dati, se il passaporto è a livello di modello, di lotto o di singolo articolo e chi può accedere a che cosa.

**I requisiti essenziali (articolo 10).** Un passaporto deve essere collegato, tramite un supporto di dati, a un identificativo univoco persistente del prodotto; il supporto di dati deve essere fisicamente presente sul prodotto, sul suo imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento; i dati devono basarsi su norme aperte, essere leggibili da un dispositivo automatico e trasferibili senza vincoli a un fornitore; i dati personali dei clienti non possono essere conservati senza il loro consenso esplicito.

**Il possibile contenuto (allegato III).** Gli atti delegati scelgono da un elenco che comprende l’identificativo univoco del prodotto, il GTIN, i codici merceologici, la documentazione di conformità come la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica, i manuali d’uso, le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza, nonché le informazioni sul fabbricante e sugli altri operatori.

**Il registro (articolo 13).** Entro il 19 luglio 2026 la Commissione deve istituire un registro digitale che conservi almeno gli identificativi univoci. L’operatore che immette il prodotto sul mercato carica i dati. Lo stesso registro conterrà gli identificativi univoci delle batterie ai sensi del regolamento sulle batterie, il cui passaporto si applica dal febbraio 2027 – si veda il nostro articolo sulle [date del passaporto delle batterie e del dovere di diligenza](/it/conoscenze/passaporto-batteria-dovere-diligenza-2027).

## Il piano di lavoro: previsto, non ancora legge

Quali prodotti verranno per primi è stabilito nel piano di lavoro 2025–2030 della Commissione per la progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili e l’etichettatura energetica, pubblicato il 16 aprile 2025. Le nuove priorità di prodotto e gli anni previsti di adozione sono:

| Prodotto o misura | Adozione prevista |
|---|---|
| Ferro e acciaio | 2026 |
| Tessili e abbigliamento | 2027 |
| Pneumatici | 2027 |
| Alluminio | 2027 |
| Riparabilità (orizzontale) | 2027 |
| Mobili | 2028 |
| Materassi | 2029 |
| Contenuto riciclato e riciclabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche | 2029 |

Sono date di pianificazione, non termini di legge. Ciascuna richiede un atto delegato e i requisiti si applicheranno di norma almeno 18 mesi dopo l’entrata in vigore di tale atto. Per i tessili, ad esempio, un atto adottato nel 2027 si applicherebbe di norma non prima di 18 mesi dalla sua entrata in vigore – in pratica dalla fine del 2028 al più presto.

**Che cosa fare ora:** se vende in uno dei gruppi prioritari, inizi a raccogliere in forma strutturata i dati di cui un passaporto dell’allegato III avrà verosimilmente bisogno – identificativi di prodotto, composizione dei materiali, documenti di conformità. La pagina del problema [prepararsi al passaporto digitale del prodotto](/it/soluzioni/problema/dpp-preparation) elenca i primi passi e [quali requisiti di progettazione ecocompatibile si applicano a me](/it/soluzioni/problema/ecodesign-requirements) aiuta a definire l’ambito.

## Come Conphora La aiuta

L’ESPR premia le imprese i cui dati di prodotto sono già strutturati quando arriva l’atto delegato. Conphora La aiuta a raggiungere questo obiettivo:

- **Schede prodotto con identificativi** – modello, lotto o singolo articolo – pronte per essere collegate a un supporto di dati.
- **Documenti di conformità per prodotto** – dichiarazioni di conformità, documentazione tecnica, istruzioni – in un unico luogo, come previsto dall’allegato III.
- **Richieste di dati ai fornitori** su materiali e composizione, conservate insieme al prodotto.
- **Monitoraggio della normativa** che distingue la legge applicabile dagli atti previsti, così da prepararsi nell’ordine giusto.

[Scopra come funziona Conphora](/it/how-it-works).

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**Tre mesi al divieto di distruzione e le regole sul passaporto sono in arrivo.** Inizi subito a strutturare i Suoi dati di prodotto. [Scopra i piani e i prezzi →](/it/pricing)

## Fonti

- [Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (ESPR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj)
- [Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione sulla comunicazione dei prodotti di consumo invenduti eliminati](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2/oj)
- [Commissione europea: nuove regole UE per fermare la distruzione di abiti e scarpe invenduti (9 febbraio 2026)](https://environment.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-stop-destruction-unsold-clothes-and-shoes-2026-02-09_en)
- [Piano di lavoro 2025–2030 per la progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili e l’etichettatura energetica, COM(2025) 187](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025DC0187)
- [Commissione europea: attuazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili](https://green-forum.ec.europa.eu/implementing-ecodesign-sustainable-products-regulation_en)
